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Processo Diaz - parte 5

Parleremo della sentenza di appello del processo per l’irruzione della polizia
nella scuola Diaz, sentenza che ha messo nero su bianco l’ovvio: l’operazione
e’ stata un assurdo massacro e che a posteriori si e’ tentato di salvare
l’immagine della polizia giustificando l’ingiustificabile producendo false
prove e cosi’ via. Parleremo anche brevemente di fisica e di LHC.

Direttamente dalla sentenza di appello:

CANTERINI Vincenzo per il reato di falso in continuazione con le lesioni gravi di cui al capo H), nella misura di anni cinque di reclusione;
BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro, COMPAGNONE Vincenzo, per i reati di lesioni gravi di cui al capo H) nella misura di anni quattro di reclusione ciascuno;
TROIANI Pietro per i reati di falso e quelli di cui al capo P) uniti dal vincolo della continuazione in anni tre e mesi nove di reclusione;
DICHIARA
GRATTERI Francesco e LUPERI Giovanni colpevoli del reato loro ascritto al capo A), e condanna ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione;
DICHIARA
CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo colpevoli del reato loro ascritto al capo C), e DI BERNARDINI Massimiliano colpevole del reato ascrittogli al capo 1), e condanna ciascuno alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione;
DICHIARA
NUCERA Massimo colpevole del reato ascrittogli al capo I), e PANZIERI Maurizio colpevole del reato ascrittogli al capo M), e condanna ciascuno alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione;
DICHIARA
GAVA Salvatore colpevole del reato di falso contestatogli, e lo condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione.
.-.-.-.-.
Visto l’art. 29 c.p.
DICHIARA
GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore, CANTERINI Vincenzo, BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro, COMPAGNONE Vincenzo e TROIANI Pietro interdetti per anni cinque dai pubblici uffici.
Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, e GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore al pagamento anche delle spese di giudizio di primo grado.
Vista la legge 241/2006 dichiara condonate nella misura di anni 3 di reclusione le pene inflitte.
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.
CONDANNA
GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore, CANTERINI Vincenzo e TROIANI Pietro in solido con il responsabile civile Ministero dell’Interno, a risarcire i danni conseguenti ai reati di falso, di calunnia, arresto illegale, e GAVA Salvatore anche per i reati di cui ai capi S), T) ed U) in favore delle parti civili che si sono costituite in relazione alle predette imputazioni, ponendo le provvisionali determinate dal primo giudice a carico solidale di tutti i predetti.
Condanna altresì GAVA Salvatore in solido con il responsabile civile Ministero dell’Interno a risarcire in danni causati all’ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI di Genova, da liquidarsi in separato giudizio;
conferma le statuizioni civili della impugnata sentenza relative ai capi H) e Z1.

Approfondimenti:

I link alla puntata (45 min) in ogg/vorbis (20.8 Mb) o mp3 (36.8 Mb) oppure ascoltatelo online

Processo Diaz - parte 4

In questa puntata ci occupiamo della valutazione delle responsabilita’ rispetto all’irruzione nella scuola Diaz (di cui abbiamo parlato qui, qui e qui). Vi lascio inoltre delle note piuttosto lunghe e, spero, sufficientemente informative; purtoppo pero’ svelano molte delle cose di cui si parla nella puntata, quindi a voi la scelta!

La musica di sottofondo e’ un blues (in mi maggiore) suonato da Edo con la sua nuova Manne Ventura, e la canzone con cui chiudiamo e’ Io ci saro’ del nostro amico Alessandro Gherardi.

Rubriche e Segnalazioni:

  • Il podcast del mese: Sproloquiocast, l’ottimo podcast di Liartes.
  • Un fork di SieeGiueeAccaso: la lettura integrale di Edo e Silvia del Decamerone; a coloro che manderanno una email a sieegiueeaccaso @ gmail.com chiedendolo, saremo felici di inviare un bel CD con la nostra lettura integrale di tutta la prima giornata del Decamerone.
  • Il dispositivo, l’intestazione e le motivazioni della sentenza Diaz
  • Le promozioni degli imputati del processo Diaz.

I link alla puntata in ogg (22.9 Mb) o mp3 (23.6 Mb).

Oppure ascoltatelo online

 
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La sentenza si presenta a doppia velocita’: da una parte condanna tutti i poliziotti di cui e’ stato possibile dimostrare l’entrata nella scuola Diaz (ovvero i 13 appartenenti al VII nucleo sperimentale della I squadra mobile di Roma) , sebbene non vi sia prova che ognuno abbia materialmente compiuto le violenze sugli occupanti la scuola in base al seguente ragionamento.

Gli imputati pertanto, che, entrati nell’edificio durante il periodo in cui le violenze vennero poste in essere, ebbero la possibilità di rendersi conto di quanto stava accadendo, vanno ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di lesioni in danno di tutte le vittime di tali violenze, senza alcuna distinzione tra i fatti cui avevano assistito direttamente e quelli avvenuti in altre parti della scuola, dato che sia l’accordo di cui si è detto sia il loro comportamento omissivo valsero certamente a rinforzare il proposito criminoso e ad agevolare il comportamento violento di tutti coloro che operavano all’interno della Diaz.

Non appare infine superfluo osservare che quanto sin qui esposto rende di scarso rilievo accertare se le violenze siano state poste in essere esclusivamente o principalmente dagli appartenenti al VII Nucleo ovvero ad altri reparti.”

Rincarando la dose, il giudice afferma che:

“Non appare superfluo sottolineare che anche i singoli agenti non in posizione di comando avevano lo stesso obbligo di impedire la commissione di reati e comunque di denunciarli, cosicché non intervenendo in alcun modo contribuivano anch’essi, sebbene certamente in misura assai inferiore, a rafforzare il proposito criminoso degli operatori che stavano ponendo in essere le violenze.

A maggior ragione dunque coloro che con responsabilità di comando avessero assistito anche solo ad alcune delle violenze poste in essere dagli agenti, avrebbero dovuto necessariamente essere ben consapevoli che il loro comportamento omissivo non solo consentiva la prosecuzione delle violenze, ma confermando la validità dell’accordo di non denunciare gli eccessi di violenza posti in essere dai loro sottoposti, ne rafforzava la convinzione dell’impunità e di conseguenza il proposito criminoso.”

Ed inoltre:

“Non si dimentichi che l’obbligo generale di denuncia dei reati, gravante su tutti i pubblici ufficiali, non è limitato ai reati commessi da operatori sotto il loro comando.

Deve dunque ritenersi che proprio tale accordo e quindi la convinzione dell’impunità da parte degli agenti del VII Nucleo abbia determinato e comunque certamente contribuito al diffondersi delle violenze, sia da parte loro sia da parte degli altri operatori entrati nell’edificio, i quali, per il forte rancore sino allora represso, sospinti, come già osservato, da un effetto attrattivo e da suggestione e fidando che anche le loro azioni sarebbero rimaste impunite, davano così libero sfogo all’istinto, superando ogni remora morale e legale.

Il fatto che gli imputati appartenenti al VII Nucleo, per di più nelle loro posizioni di comando, fossero presenti ai vari piani della scuola, mentre gli operatori sia del loro sia di altri reparti ponevano in essere le violenze, e non intervenissero per impedirle, valeva certamente a riaffermare l’esistenza e la validità del citato accordo e a rafforzare quindi in tutti tali operatori la convinzione dell’impunità ed il proposito criminoso.”

Questo ragionamento, valido per tutti i “picchiatori” non e’ pero’ stato ritenuto valido dal giudice per condannare l’alta gerarchia della polizia, presente non nella scuola ma antistante la scuola. Nessuno di coloro che erano appena fuori dalla Diaz-Pertini s’e’ accorto di nulla? Perche’ nessuno delle alte gerarchie ha denunciato le violenze? D’altronde nella scuola saranno entrati a “messa in sicurezza” effettuata. Non e’ questo un comportamento che possa convincere, addirittura a posteriori e non a priori, che i superiori non avrebbero (e non hanno) denunciato gli eccessi di violenza posti in essere dai loro sottoposti, rafforzandone la convinzione dell’impunità?

L’unico alto in grado per cui si sia ritenuto valido questo ragionamento e’ il Dr. Vincenzo Canterini, autore del primo ridicolo rapporto al prefetto:

“L’omissione da parte del dr. Canterini, nella sua prima relazione di servizio, di qualsiasi accenno a tali violenze, delle quali, come meglio si dirà in seguito, non poteva non essersi reso conto, ed il fatto che il dr. Fournier a sua volta non abbia neppure pensato di denunciare quanto lo aveva successivamente portato a dire che la situazione richiamava alla mente una “macelleria messicana???, giustificando sostanzialmente tale suo comportamento con l’impossibilità nei servizi di ordine pubblico di denunciare gli operatori che ponevano in essere violenze e con la necessità di tutelare l’onore dell’istituzione di cui fa parte, costituiscono ulteriori precise conferme della sussistenza di una sorta di accordo, tacito o anche espresso, in proposito.”

Allora esiste questo accordo per coprirsi a vicenda, pare di capire; ma ecco che per la questione delle molotov e delle prove false, che servono a pieno titolo a coprire gli operatori che ponevano in essere violenze fornendo loro una parvenza di giustificazione, il giudice afferma:

La prima ipotesi e cioè l’esistenza di un vero e proprio complotto organizzato in precedenza anche con la creazione di prove false è già stata più sopra esaminata e respinta [...] la seconda presupporrebbe che tutti i funzionari presenti al c.d. “colloquio??? nel cortile, per di più come già si è osservato appartenenti a diversi servizi, si fossero immediatamente accordati in proposito, con tutti i rischi che ciò poteva comportare, anche tenuto conto del numero delle persone al corrente del fatto e della difficoltà di tenere nascosta la vera provenienza delle bottiglie in questione.

Come a dire che tra carabinieri, polizia e quant’altro questa gente non parla la stessa lingua e non si capisce; questo e’ terreno fertile per battute e barzellette sui carabinieri, se solo in tutta questa vicenda ci fosse qualcosa su cui ridere.

Segue l’elenco completo degli imputati con relativa qualifica e condanna, se presente:

  1. Luperi Giovanni dirigente e vicedirettore Ucigos responsabile DIGOS.
  2. Gratteri Francesco dirigente superiore e direttore Servizio Centrale Operativo
  3. Caldarozzi Gilberto primo dirigente, vice direttore del Servizio Centrale Operativo
  4. Mortola Spartaco primo dirigente, dirigente della Digos della Questura di Genova,
  5. Dominici Nando primo dirigente, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Genova,
  6. Ferri Filippo vice questore aggiunto, dirigente della Squadra Mobile della Questura di La Spezia, aggregato alla Questura di Genova,
  7. Ciccimarra Fabio, vice questore aggiunto, in servizio presso la Squadra Mobile di Napoli, aggregato alla Questura di Genova,
  8. Di Bernardini Massimiliano, vice questore aggiunto in servizio presso la Squadra Mobile di Roma, aggregato alla Questura di Genova;
  9. Di Sarro Carlo, vice Questore aggiunto in servizio presso la Digos della Questura di Genova
  10. Mazzoni Massimo, ispettore capo in servizio presso il Servizio Centrale Operativo;
  11. Di Novi Davide, ispettore superiore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di La Spezia, aggregato alla Questura di Genova
  12. Cerchi Renzo, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di La Spezia, aggregato alla Questura di Genova
  13. Canterini Vincenzo comandante VII nucleo I reparto mobile di Roma 4 anni
  14. FOURNIER Michelangelo 2 anni
  15. BASILI Fabrizio 3 anni
  16. TUCCI Ciro 3 anni
  17. LUCARONI Carlo 3 anni
  18. ZACCARIA Emiliano 3 anni
  19. CENNI Angelo 3 anni
  20. LEDOTI Fabrizio 3 anni
  21. STRANIERI Pietro 3 anni
  22. COMPAGNONE Vincenzo 3 anni
  23. NUCERA Massimo
  24. Panzieri Maurizio ispettore capo VII nucleo I reparto mobile
  25. Troiani Pietro vice questore aggiunto 3 anni
  26. Burgio Michele assistente polizia di stato 2 anni 6 mesi
  27. Gava Salvatore Commissario capo della Polizia di Stato
  28. Fabbrocini Alfredo Commissario della Polizia di Stato
  29. Fazio Luigi Sovrintendente PS 1 mese

Delle motivazioni della sentenza Diaz

Ogni promessa e’ un debito, ed eccomi a saldare: andando in treno, mi sono letto le motivazioni della sentenza Diaz, quasi tutta, e con Mau ed Enzino abbiamo fatto una (due) puntata del podcast. Per ora ecco la prima parte da Siee Giuee Accaso:

In questa puntata Edo s’è letto gran parte delle motivazioni della sentenza per i fatti della Diaz, di cui ci siamo occupati nelle scorse puntate (qui e qui) e tenta di farne un riassunto. In questa puntata ci occuperemo della ricostruzione dei fatti.

Estratti dalle motivazioni della sentenza:

Deve dunque riconoscersi che la perquisizione venne disposta in presenza dei presupposti di legge.
Ciò che invece avvenne non solo al di fuori di ogni regola e di ogni previsione normativa ma anche di ogni principio di umanità e di rispetto delle persone è quanto accadde all’interno della Diaz Pertini.
Ed invero, anche qualora le forze dell’ordine fossero state fondatamente certe che all’interno dell’istituto si trovassero esclusivamente appartenenti al black block o comunque pericolosi terroristi, non sarebbero state per nulla autorizzate, neanche in tale ipotesi, a porre in essere le violenze descritte dalle vittime e a picchiare indiscriminatamente tutti coloro che vi si trovavano, qualora questi non avessero posto in essere atti violenti nei loro confronti.
[...]

Quanto avvenuto in tutti i piani dell’edificio scolastico con numerosi feriti, di cui diversi anche gravi, tale da indurre lo stesso imputato Fournier a paragonare la situazione ad una “macelleria messicana???, appare di notevole gravità sia sotto il profilo umano sia sotto quello legale.
In uno stato di diritto non è invero accettabile che proprio coloro che dovrebbero essere i tutori dell’ordine e della legalità pongano in essere azioni lesive di tale entità, anche se in situazioni di particolare stress.

La musica è dal concept album di mr.Pink dal titolo Genova luglio 2001.

Segnalazioni:

  • Grande Unione Nazionale Podcasters: www.gunp.it
  • Pizzacast, il podcast di Marco e Bea (Auguri!!!)
  • Rockhouse, il podcast dall’Irlanda di Julien, Deborah e Agata
  • Ripassiamo i concetti base dei processi penali in Italia grazie alle puntate di Siee Giuee Accaso con Luana.

I (nuovi) link alla puntata in ogg (18.5 Mb) o mp3 (32.2 Mb).

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Le motivazioni della Sentenza Diaz

Dopo alcune ricerche l’ho trovata, eccola qui:  diaz-motivi-sentenza. Anche qui chilometri d’inchiostro. Ad una prima scorsa le parti interessanti stanno tra pag 241-263 e 310-322. Tenete conto che gran parte delle pagine contengono le citazioni dagli interrogatori.

Tentero’ un riassunto…

Le motivazioni della sentenza Bolzaneto

Sono uscite le motivazioni della sentenza Bolzaneto. Me ne sono accorto solo ora. Se vi venisse voglia di leggerle, sono 451 pagine, ma la parte interessante –direi– comincia a pagina 315.

Buona lettura, eventuale.

Processo Diaz - parte 2

Eccoci giunti ad una seconda puntata sul processo Diaz. Ascolteremo parte della testimonianza di Lena Zhulke che, insieme a Mark Covell e Melanie Jonash (il cui pestaggio abbiamo ascoltato nella scorsa puntata), è tra le persone più colpite dall’intervento di bonifica delle forze di polizia.

Il processo Diaz si è concluso lo scorso 13 novembre con la condanna di 13 imputati, tutti (?) tra le file del settimo nucleo del primo reparto mobile della polizia di Roma. Analogamente a quanto successo nel processo Bolzaneto, la sentenza sancisce che i racconti delle vittime sono veri, ma al contrario che nel processo Bolzaneto, le persone ritenute colpevoli sono solo tra gli esecutori materiali. Aspetteremo di conoscere le motivazioni della sentenza.

Errata corrige, segnalazioni e materiali di supporto:

La musica da jamendo è di Snob dall’album Puah.

I link alla puntata in ogg (17.9 Mb) o mp3 (26.5 Mb).

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Due commenti sulla sentenza Diaz

Vi propongo due commenti sulla sentenza che il tribunale di Genova ha pronunciato lo scorso 13 novembre per l’irruzione della Polizia alla scuola Diaz (Pertini).  Sono due commenti di diverso genere: uno di Marco Travaglio che discute più che altro su aspetti teorici, per esempio rispetto all’opportunità di commentare le sentenze; la seconda ad uno degli avvocati di parte civile, Gilberto Pagani, quindi persona ben informata sui fatti –sebbene, direte voi, di parte.

Il primo commento è parte della web-rubrica Passaparola di Marco Travaglio (il feed RSS per l’audio di Passaparola); il secondo è una tradizionale intervista di Piero Ricca.

Processo Bolzaneto - parte 3

In questa puntata parleremo della sentenza per il processo Bolzaneto, della portata della sentenza e di che cosa ha sancito, con Enrica Bartesaghi: presidente del Comitato Verità e Giustizia per Genova, autrice del libro Genova il Posto Sbagliato e madre di “una dei 93 della Diaz” la cui testimonianza abbiamo ascoltato. Parleremo della difficoltà delle indagini, della qualità e quantità delle imputazioni e delle commissioni parlamentari di indagine e di inchiesta, mescolando spesso e volentieri gli eventi di Bolzaneto con quelli della Diaz.

Segnalazioni:

La musica è di Benoit dall’album Prisonnier du tiemp e tratta come al solito da www.jamendo.com.

I link alla puntata in ogg (18 Mb) o mp3 (21 Mb).

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Processo Diaz - parte 1

Durante il nostro percorso per comprendere la effettiva portata della sentenza Bolzaneto, ci siamo imbattuti negli arrestati della scuola Diaz. A pochi giorni dalla sentenza, che si aspetta per il prossimo 13 novembre, in questa puntata –un po’ più lunga del solito– ascolteremo la terribile avventura di una ragazza tedesca che ha avuto la sfortuna di trovarsi alla scuola Diaz in quella nottata del 21 luglio 2001.

La musica è di La Rola dall’album Unplugged, sempre da www.jamendo.com.

Materiali di supporto: la trascrizione della seduta. E tanto altro presso i siti www.processig8.org, www.supportolegale.org e www.veritagiustizia.it.

Segnalazioni: i podcast rockcastitalia e nowherecast e il palinsesto dei podcast indipendenti italiani www.gunp.it. Il blog di George Orwell. L’articolo di Giuseppe D’Avanzo sulla Diaz da Repubblica di oggi.

I link alla puntata in ogg (21 Mb) o mp3 (27 Mb).

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Processo Diaz

Il prossimo 12 13 novembre ci s’aspetta la sentenza per il processo sull’irruzione nella scuola Diaz/Pertini. Maggiori informazioni sono disponibili ai vari siti legati al comitato Verità e Giustizia per Genova www.supportolegale.org www.processig8.org e www.veritagiustizia.it.